Il decreto-legge n. 21/2026 è diventato legge l'8 aprile 2026. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo contributo per le bollette elettriche: chi ne ha diritto, quanto vale e come viene erogato.
Con l'approvazione definitiva del decreto-legge n. 21 del 2026 — comunemente noto come "decreto bollette" — il Parlamento italiano ha introdotto una serie di misure straordinarie per far fronte al rincaro dei prezzi energetici, alimentato dalle tensioni geopolitiche internazionali. Tra le principali novità spicca un contributo una tantum da 115 euro riservato alle famiglie a basso reddito già beneficiarie del bonus sociale elettrico.
La misura risponde a una crescente preoccupazione delle famiglie italiane riguardo ai costi dell'energia, diventati negli ultimi anni una voce sempre più pesante nel bilancio domestico. Il tema delle bollette, d'altra parte, è ormai strettamente connesso anche alle scelte abitative: la classe energetica di un immobile e l'efficienza degli impianti sono diventati criteri decisivi nella valutazione di una casa.
Il contributo straordinario da 115 euro è destinato ai nuclei familiari che al 21 febbraio 2026 — data di entrata in vigore del decreto — risultavano già titolari del bonus sociale elettrico per disagio economico. Per rientrare in questa categoria è necessario soddisfare uno dei seguenti requisiti ISEE:
Vale la pena sottolineare che il bonus è legato all'utenza domestica, non alla titolarità dell'immobile: ne possono beneficiare sia i proprietari sia gli inquilini, a patto che il contratto di fornitura elettrica sia intestato al richiedente.
Il valore del contributo straordinario è di 115 euro, erogati in un'unica soluzione direttamente in bolletta. Questa somma si aggiunge alle riduzioni già previste per i beneficiari del bonus sociale elettrico ordinario, che variano in base alla composizione del nucleo familiare:
Nei casi più favorevoli, il risparmio complessivo derivante dalla somma tra il contributo straordinario e il bonus sociale ordinario può quindi superare i 300 euro nell'arco dell'anno. Una cifra che, se rapportata all'andamento dei costi energetici degli ultimi anni, rappresenta un aiuto concreto per il bilancio familiare.
Uno degli aspetti più rilevanti di questa misura è la semplicità con cui viene erogata: non è richiesta alcuna domanda da parte del beneficiario. Il contributo viene accreditato in modo automatico grazie all'incrocio dei dati tra l'INPS — che detiene le informazioni sugli ISEE — e i fornitori di energia elettrica.
Secondo quanto stabilito da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), che ha adottato le disposizioni operative con la delibera n. 81/2026/R/eel, il contributo comparirà in bolletta nella prima fattura utile successiva all'adozione del provvedimento, evidenziato come voce separata rispetto alle altre voci.
Ad erogarlo è il fornitore (o l'esercente la maggior tutela) che serviva il cliente alla data del 21 febbraio 2026, anche qualora il cliente abbia nel frattempo cambiato operatore. Nel caso in cui la bolletta risulti a credito, l'importo verrà scalato nelle fatture successive. In caso di interruzione della fornitura, il rimborso avverrà secondo le modalità previste dalla deliberazione 63/2021/R/com.
Come chiarito dalla stessa ARERA, l'unico requisito operativo per ricevere il bonus è avere una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata, da cui deriva un ISEE 2026 valido. Chi ha già presentato la DSU e risulta nei limiti di reddito previsti non deve fare nulla: il contributo arriva in automatico in bolletta.
Si tratta dunque di un sistema semplice ed efficace, pensato per raggiungere le famiglie in difficoltà senza aggiungere oneri burocratici.
Il decreto-legge prevede anche un secondo livello di intervento, destinato a una platea più ampia: i nuclei familiari non titolari del bonus sociale ma con un ISEE annuale non superiore a 25.000 euro potranno accedere a un contributo volontario, le cui modalità operative verranno definite da ARERA con un successivo provvedimento.
Questa misura allarga quindi la platea dei potenziali beneficiari oltre la fascia di reddito più bassa, intercettando anche quella fascia di famiglie "di mezzo" che pur non versando in condizioni di disagio economico grave, sentono comunque il peso delle bollette energetiche.
Fonti: Decreto-legge n. 21/2026 ("dl Bollette"); ARERA, delibera n. 81/2026/R/eel; immobiliare.it